Art. 4.
(Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti).

      1. Il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni educative.
      2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero degli affari esteri. L'Agenzia promuove e attua all'estero iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, con i seguenti obiettivi:

          a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

          b) inserire l'insegnamento dell'italiano nei programmi scolastici stranieri;

 

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          c) migliorare il livello culturale delle comunità italiane all'estero;

          d) favorire l'integrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

          e) ridistribuire le scuole e le altre istituzioni educative con primario riferimento all'interesse della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero;

          f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri e di parametri certi e vincolanti per l'assegnazione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di favorire la flessibilità dei progetti formativi interculturali e di differenziarli dagli schemi previsti per le analoghe iniziative in territorio metropolitano.